Stiamo per affrontare un periodo di inflazione

Stiamo per affrontare un periodo di inflazione

A cura di Adusbef

Con l’impennata dei costi dei prodotti energetici, in Italia l’inflazione è in pochi mesi passata dal 2,8% del 2021 all’8% di giugno 2022 rispetto al giugno del dell’anno scorso. E’ quindi opportuno che i cittadini rivedano, razionalizzandoli, i propri criteri di acquisto, sia quantitativamente che qualitativamente.

Conti correnti bancari.

Tutti sanno che i conti correnti on line (gestiti dal correntista da casa tramite pc) sono molto più economici di quelli classici, gestiti in agenzia. Anche se riscontriamo che, dall’inizio del 2022, le banche hanno cominciato ad aumentare le commissioni dei conti on line, la cui diffusione è cresciuta proprio a seguito dei problemi di spostamento causati dal covid. Certamente verranno riviste le condizioni anche dei conti normali. In tal caso i correntisti sono praticamente obbligati ad accettare le variazioni dalle banche. Infatti, il monstrum giuridico dello ius variandi, permette alle banche di aumentare  i costi dei loro servizi che non hanno scadenze temporali, indicando il motivo della revisione; ai clienti che non dovessero accettare, non resta che chiudere il conto.

Il suggerimento rivolto ai correntisti è duplice: 1) aprire,  per quanto possibile e per chi sa gestirli, i più economici conti on line; 2) in caso di conti correnti “normali”, preferire quelli a pacchetto, con una spesa definita complessivamente e non soggetta all’uso che si fa del servizio. Resta comunque sempre la possibilità di contrattare le condizioni col direttore compresa la definizione del tasso di remunerazione delle somme depositate (ad esempio, in caso di notevoli giacenze). Molte banche hanno messo in vetrina conti correnti a zero spese. Verificare se tali condizioni sono “per sempre” o no: in questo secondo caso – sempre per lo ius variandi – la banca potrebbe introdurre spese e commissioni dopo qualche tempo.

 Risparmi e Investimenti:

L’inflazione sta superando l’8 % e non esistono, oggi, investimenti tranquilli in grado di permettere il recupero della perdita di valore di un capitale investito  operata dall’inflazione. Ma per chi ha la fortuna di poter disporre di somme da investire, finora tenute sul conto corrente visti i basi livelli di inflazione se non addirittura di deflazione (diminuzione dei prezzi medi aggregati), possono risultare di un certo interesse i titoli di stato indicizzati all’inflazione: BTP €i, legati all’inflazione europea (emessi mensilmente) e BTPItalia, legati all’inflazione italiana (ci si informi in banca circa il calendario delle aste). Certamente i rendimenti non sono tali da permettere un recupero totale della perdita di valore causata dall’aumento dei prezzi, comunque, se i prezzi dovessero continuare a lievitare (si ipotizza ormai una inflazione a due cifre) la remunerazione crescerebbe parallelamente. In altre parole, i due titoli indicati forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro o italiana, misurata dall’Eurostat o dall’Istat.

Ricordiamo che i titoli di stato italiani hanno un mercato molto fluido e regolare: anche se si acquistano titoli di media o lunga scadenza, questi possono sempre essere rivenduti in ogni momento. Prima di venderli, si verifichi la quotazione, magari con l’aiuto di una associazione di utenti, per valutare l’opportunità dell’operazione. Per inciso, Poste Italiane ha collocato Buoni Postali Fruttiferi ancorati all’inflazione fino al 2019, quando furono tolti dalla vetrina. C’è da dire che le nuove emissioni di BPF, tutti  proposti da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo stato e collocati da Poste, hanno rendimenti interessanti (attorno al 3 %) anche se non proteggono da successivi aumenti dei prezzi.

Bitcoin: gioco d’azzardo puro.

Le criptovalute, cioè strumenti di pagamento internazionali (per chi le accetta come tali) non gestiti né controllati da alcuna banca centrale, sono venute alla ribalta dal settembre 2020 da quando, cioè, la più famosa di esse, il BitCoin, cominciò a crescere impetuosamente. Con alti e bassi oggi, luglio 2022, è tornato ai livelli di gennaio 2021. Trattandosi di transazioni del tutto anonime vengono sempre più spesso utilizzate dalla malavita internazionale per concludere troppo spesso affari loschi, quando addirittura non vengono usate  per ottenere riscatti e pagamenti illegali.

Molti investitori, anche piccoli risparmiatori, attratti dalle impennate del BC si sono lasciati convincere ad investire nella criptovaluta. In troppi hanno acquistato sullo slancio delle crescite  ed oggi si ritrovano con patrimoni massacrati o fortemente ridimensionati. In effetti, chi decide di comprare BC non ha alcuna analisi finanziaria a supporto dell’acquisto, se non il battage mediatico attorno a notizie particolari: Elon Mask ha deciso di accettare il pagamento in BC per la sua Tesla? La criptovaluta si impenna. Poi decide, improvvisamente, di tornare sui suoi passi? Il BC sprofonda. Chi si è lasciato allettare dall’andamento in crescita  non ha fatto altro che finanziare Elon Mask, l’unico che sapesse delle sue future mosse e quindi dell’andamento delle quotazioni: probabilmente ha acquistato prima del primo annuncio ed ha venduto prima del secondo, lasciando il cerino in mano agli sprovveduti, quanto improvvisati speculatori. In effetti, il grafico a fianco mostra, dall’inizio del 2022, il trend del BC: chi ha comprato a inizio d’anno (valore 41.976,51 euro), oggi (metà luglio 2022) subirebbe una perdita di oltre 21.700 euro per BC, essendo quotato 20.262,93 euro.

Raccomandazione accorata: lasciate stare le criptovalute. Non sono uno strumento di investimento ma un puro gioco d’azzardo. Oltretutto, da qualche anno, sono entrati in ballo anche i grandi potentati finanziari internazionali. “Sicché!”, direbbe Panariello..

Antitrust: accertato cartello sui finanziamenti per l’acquisto delle vetture

Antitrust: accertato cartello sui finanziamenti per l’acquisto delle vetture

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha individuato l’esistenza di “un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks”.

Per questo motivo l’Antitrust ha deciso di multare Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW, Daimler, Mercedes Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia, General Motors Company, RCI Banque, Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., e le associazioni di categoria Assofin ed Assilea per un totale di 678 milioni di euro.

Secondo l’Antitrust, che ha formalizzato questa decisione al termine di un’istruttoria conclusasi il 20 dicembre, le imprese e associazioni citate attuavano “un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri” violando, in questo modo, le norme sulla concorrenza.

Dopo la sanzione dell’AGCM le associazioni dei consumatori stanno cominciando a valutare la possibilità di avviare delle class action a tutela dei diritti degli acquirenti di automobili a rate dal 2004 al 2017. L’esistenza di un cartello presume, anche in base alla normativa europea, un danno per il consumatore, che però andrà individuato e quantificato precisamente, in base al segmento di mercato e ai profili di rischio del singolo cliente.

di Mattia Angelini

MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’: QUANDO L’ACCERTAMENTO È ILLEGITTIMO

MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’: QUANDO L’ACCERTAMENTO È ILLEGITTIMO

I sistemi di rilevamento della velocità si dividono in tre categoriefissi (Tutor e Vergilius), temporanei (autovelox) e mobili (dispositivi utilizzati da un veicolo in movimento).

Ci occupiamo oggi dei sistemi temporanei e dei sistemi mobili.

Questi possono essere installati su strade urbane e extraurbane purché lungo tratti di percorrenza non inferiori a cinquecento metri (se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non è superiore ai 60 km/h) e a mille metri (se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h).

Quanto alla distanza tra l’avviso segnaletico e la postazione di controllo, pur se la legge non fissa una distanza minima, questa deve essere “adeguata” in relazione alla velocità locale predominante del tipo di strada. Ciò comporta che:

– su autostrade e strade extraurbane principali la distanza minima è fissata a 250 metri;

– su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità oltre i 50 km/h) la distanza minima è di 150 metri

– sulle altre strade la distanza minima è di 80 metri.

Le postazioni per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La normativa vigente prevede il divieto di installazione e utilizzo di dispositivi di controllo elettronici nascosti (ad esempio oscurati da scritte e graffiti o coperti da vegetazione o da altri cartelli) e prevede altresì che devono essere preventivamente segnalati.

Spesso accade che su alcuni tratti di strada siano apposti cartelli con cui è segnalata la presenza di apparecchi di rilevamento della velocità, che però non corrispondono a effettive postazioni di controllo, creando nell’automobilista confusione circa l’affidabilità e credibilità del segnale stesso e sulla effettiva presenza dell’apparecchio. Si pensi al caso di un automobilista abituato a percorrere un certo tratto di strada che confida nel fatto che su quel tratto di strada i controlli, seppur segnalati, non sono mai avvenuti.

La legge (Circolare del Ministero Interni (Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, recepita nel Decreto Ministeriale n. 282/2017) è intervenuta sul punto e ha chiarito che:

– nelle strade in cui sono installate postazioni fisse automatiche di controllo, devono essere sempre installati cartelli fissi;

– nelle strade in cui i controlli con autovelox sono sistematici (cioè quando gli appostamenti degli agenti accertatori sono fatti con regolarità, entro un determinato arco di tempo) è sufficiente l’installazione di un unico cartello con la scritta “controllo elettronico della velocità”, posizionato in modo permanente ai margini della strada;

– nelle strade in cui controlli con autovelox sono sporadici, oltre al cartello fisso amovibile deve essere collocato un secondo cartello, di tipo mobile.

In ogni caso, il cartello non può essere posizionato ad una distanza maggiore di 4 km dalla postazione di controllo e non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico.

Se si ritiene che la normativa sulle distanze e sui cartelli non sia stata rispettata dall’Amministrazione, l’accertamento (e la conseguente sanzione amministrativa) potrebbe essere illegittima; in tali casi, è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente in base al luogo in cui la violazione è stata accertata e chiedere l’annullamento del verbale.

***

Per qualsiasi chiarimento, rivolgiti a Mdc Lazio: i nostri consulenti sono a disposizione presso gli Sportelli di Roma e del Lazio. Visita il sito www.mdclazio.org per trovare la sede più vicina.

di Giorgia Villani

RC Auto: dal 10 luglio sconti obbligatori per i guidatori “virtuosi”

RC Auto: dal 10 luglio sconti obbligatori per i guidatori “virtuosi”

RC Auto

Dal 10 luglio le compagnie di Rc auto dovranno applicare uno sconto obbligatorio al consumatore che accetti, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, almeno una delle tre condizioni previste dall’articolo 132-ter comma 1, lettere a), b) e c), del Codice delle assicurazioni private.

È quanto previsto dal Regolamento 37/2018 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) varato il 27 marzo in attuazione della Legge sulla concorrenza n. 124/2017.

Lo sconto obbligatorio

Le tre condizioni previste per l’applicazione dello sconto obbligatorio sono:

  • far ispezionare preventivamente il proprio veicolo a spese della compagnia di assicurazione;
  • far installare una “scatola nera” o dispositivi equivalenti sulla propria autovettura;
  • far installare sul proprio veicolo dispositivi che impediscano l’avvio del motore in caso di rilevazione di un tasso alcolemico del conducente sopra la soglia consentita.

Lo sconto applicato consisterà in una percentuale del premio ed i costi di installazione dei dispositivi saranno a carico della compagnia di assicurazioni.

Lo sconto obbligatorio aggiuntivo

Il provvedimento dell’IVASS, inoltre, prevede una quarta ipotesi di sconto “aggiuntivo” previsto dall’articolo 132-ter, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.

Lo sconto riguarderà gli automobilisti cosiddetti “virtuosi”: i residenti nelle province a rischio, ad alta sinistrosità, individuate nell’Allegato 1 al Regolamento, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, la scatola nera.

Nell’Allegato 1, l’IVASS ha stilato la lista delle province ad alta sinistrosità:

  • Bari
  • Barletta-Andria-Trani
  • Benevento
  • Bologna
  • Brindisi
  • Caserta
  • Catania
  • Catanzaro
  • Crotone
  • Firenze
  • Foggia
  • Genova
  • La Spezia
  • Latina
  • Livorno
  • Lucca
  • Massa-Carrara
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Pisa
  • Pistoia
  • Prato
  • Reggio Calabria
  • Rimini
  • Roma
  • Salerno
  • Taranto
  • Vibo Valentia.

Leggi il Regolamento dell’IVASS

Allegato 1

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