I sistemi di rilevamento della velocità si dividono in tre categoriefissi (Tutor e Vergilius), temporanei (autovelox) e mobili (dispositivi utilizzati da un veicolo in movimento).

Ci occupiamo oggi dei sistemi temporanei e dei sistemi mobili.

Questi possono essere installati su strade urbane e extraurbane purché lungo tratti di percorrenza non inferiori a cinquecento metri (se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non è superiore ai 60 km/h) e a mille metri (se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h).

Quanto alla distanza tra l’avviso segnaletico e la postazione di controllo, pur se la legge non fissa una distanza minima, questa deve essere “adeguata” in relazione alla velocità locale predominante del tipo di strada. Ciò comporta che:

– su autostrade e strade extraurbane principali la distanza minima è fissata a 250 metri;

– su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità oltre i 50 km/h) la distanza minima è di 150 metri

– sulle altre strade la distanza minima è di 80 metri.

Le postazioni per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La normativa vigente prevede il divieto di installazione e utilizzo di dispositivi di controllo elettronici nascosti (ad esempio oscurati da scritte e graffiti o coperti da vegetazione o da altri cartelli) e prevede altresì che devono essere preventivamente segnalati.

Spesso accade che su alcuni tratti di strada siano apposti cartelli con cui è segnalata la presenza di apparecchi di rilevamento della velocità, che però non corrispondono a effettive postazioni di controllo, creando nell’automobilista confusione circa l’affidabilità e credibilità del segnale stesso e sulla effettiva presenza dell’apparecchio. Si pensi al caso di un automobilista abituato a percorrere un certo tratto di strada che confida nel fatto che su quel tratto di strada i controlli, seppur segnalati, non sono mai avvenuti.

La legge (Circolare del Ministero Interni (Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, recepita nel Decreto Ministeriale n. 282/2017) è intervenuta sul punto e ha chiarito che:

– nelle strade in cui sono installate postazioni fisse automatiche di controllo, devono essere sempre installati cartelli fissi;

– nelle strade in cui i controlli con autovelox sono sistematici (cioè quando gli appostamenti degli agenti accertatori sono fatti con regolarità, entro un determinato arco di tempo) è sufficiente l’installazione di un unico cartello con la scritta “controllo elettronico della velocità”, posizionato in modo permanente ai margini della strada;

– nelle strade in cui controlli con autovelox sono sporadici, oltre al cartello fisso amovibile deve essere collocato un secondo cartello, di tipo mobile.

In ogni caso, il cartello non può essere posizionato ad una distanza maggiore di 4 km dalla postazione di controllo e non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico.

Se si ritiene che la normativa sulle distanze e sui cartelli non sia stata rispettata dall’Amministrazione, l’accertamento (e la conseguente sanzione amministrativa) potrebbe essere illegittima; in tali casi, è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente in base al luogo in cui la violazione è stata accertata e chiedere l’annullamento del verbale.

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Per qualsiasi chiarimento, rivolgiti a Mdc Lazio: i nostri consulenti sono a disposizione presso gli Sportelli di Roma e del Lazio. Visita il sito www.mdclazio.org per trovare la sede più vicina.

di Giorgia Villani

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