Dedicata a te: un nuovo strumento a disposizione del cittadino.

Dedicata a te: un nuovo strumento a disposizione del cittadino.

Locandina dove è raffigurata la carta blu su sfondo giallo con su scritto "La carta dedicata a te" con sotto la scritta "tutte le info"

Il governo ha recentemente approvato una nuova misura di sostegno economico a vantaggio dei cittadini, la carta “Dedicata a te”. 

Il destinatario potrà usufruire del contributo economico solo una tantum, e per l’acquisto esclusivo di beni alimentari e non verrà attribuito per richiesta. Sarà il comune di residenza a contattare i destinatari. 

Coerentemente con ciò, figura tra i requisiti fondamentali per il cittadino beneficiario di essere iscritto presso l’ Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale)

Altro requisito fondamentale è essere in possesso di certificazione ISEE inferiore ai 15.000 € e che sia stata ottenuta entro la data del 12 Maggio 2023.

Le graduatorie di titolarità prendono in considerazione: 

  • Indicatore ISEE;
  • Data di nascita dei 3 componenti più giovani;
  • Numero componenti della DSU (devono essere presenti almeno 3 persone).

Vi sono poi individui che nonostante rientrino in tali requisiti non potranno usufruire del beneficio, ossia: 

  • titolari di Reddito di cittadinanza;
  • titolari di Reddito di inclusione;
  • percettori di indennità di mobilità;
  • beneficiari di Nuova assicurazione sociale per l’impiego; 
  • percettori di Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; 
  • persone in Cassa Integrazione Guadagni;
  • percettori di qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Per ritirare la tessera basterà recarsi presso un Ufficio Postale con la comunicazione ricevuta dal Comune di appartenenza, che riporta i dati necessari e dichiara la titolarità del beneficiario a riceverla. 

La carta sarà operativa a partire da luglio 2023 e per attivarla basterà effettuare un primo pagamento. Il primo pagamento dovrà necessariamente essere effettuato entro la data del 15 settembre. Se ciò non dovesse accadere, il diritto al beneficio decadrà.

Fonte: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


Nuova pioggia di cartelle di pagamento in arrivo da gennaio 2021, con la ripresa delle attività della riscossione

Nuova pioggia di cartelle di pagamento in arrivo da gennaio 2021, con la ripresa delle attività della riscossione

Pioggia di cartelle in arrivo per i contribuenti italiani

A partire dal 1^ Gennaio 2021 riprenderanno le attività esecutive e di riscossione dei crediti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, precedentemente sospese dai c.d. Decreti Covid-19 (Decreto “Cura Italia”, “Decreto Rilancio”, il “Decreto Agosto”, il Decreto Legge n. 125/2020 e il “Decreto Ristori-quater”).

In particolare, con detti provvedimenti il Governo, al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze degli italiani, già duramente colpite dai provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria, aveva tra l’altro disposto la sospensione, sino al 31 dicembre 2020:

  • dei termini di pagamento dei debiti tributari e non tributari derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS, già notificate a marzo 2020 e in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;
  • delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, avvisi di addebito e delle altre attività di recupero, esecutive e cautelari (pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermo amministrativo del veicolo etc);
  • degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, effettuati prima del 19 maggio 2020: dal 1^ gennaio 2021,  si riattiverà l’obbligo del terzo pignorato (banca, datore di lavoro etc;) di trattenere le somme pignorate, rendendole indisponibili al debitore, e di versarle direttamente in favore dell’Agente della riscossione.

Con la ripresa delle attività di riscossione, previste a partire da gennaio 2021 – salvo ulteriori proroghe del periodo di sospensione – appare utile ricordare quali sono gli strumenti di cui può valersi il cittadino/contribuente (e i termini essenziali entro i quali è possibile attivarli, a pena di decadenza) per difendersi dalle cartelle e dagli atti della riscossione, qualora rechino richieste di pagamento per importi errati o comunque non dovuti, in tutto o in parte.

I rimedi esperibili avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento

I rimedi esperibili per fa valere errori o altri motivi di inesistenza delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e di accertamento, nonché dei pignoramenti e degli altri atti della riscossione in genere, sono principalmente costituiti dal ricorso al Giudice competente per materia (Giudice di Pace, Commissioni Tributarie, Tribunale Ordinario) e dal ricorso o istanza di riesame in via amministrativa, da presentare all’Ente Creditore o all’Agente della Riscossione che ha notificato l’atto.

Il Giudice competente e il soggetto cui presentare l’istanza in via amministrativa sono generalmente indicati in calce all’atto notificato ma, per i casi dubbi (si pensi, tra gli altri, alle cartelle di pagamento relative a crediti di Enti diversi), è comunque sempre opportuno e consigliabile consultare un professionista qualificato.

La differenza principale tra ricorso al Giudice competente e l’istanza di autotutela è che l’istanza proposta in via amministrativa, salvo alcuni casi tassativamente previsti dalla legge (quali il ricorso al Prefetto avverso le multe per violazioni al codice della strada o l’accertamento con adesione e il reclamo-mediazione per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate), non obbliga l’Amministrazione di competenza a rispondere all’istanza e non sospende il termine per proporre il ricorso al Giudice.

Pertanto, in caso di mancata risposta dell’Amministrazione competente, il cittadino/contribuente sarà comunque tenuto a presentare anche ricorso al Giudice entro i termini stabiliti dalla legge, per denunciare eventuali errori dell’atto e non incorrere nelle gravi decadenze di cui subito si dirà.

 

Quali sono i termini per proporre ricorso al Giudice?

Qualora si riceva una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un avviso di accertamento di sanzioni e tributi, occorre innanzitutto tenere a mente che eventuali errori o motivi di inesistenza del debito (si pensi, ad esempio, a un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada che manchi totalmente dell’indicazione della targa del veicolo o dell’infrazione commessa o, ancora, ad avvisi di liquidazione della tariffa sui rifiuti, per metrature superiori a quelle delle proprio immobile), potranno essere denunciati dal contribuente solo entro un periodo di tempo limitato, che decorre dalla data di notifica dell’atto e, in genere, coincide con il termine per presentare ricorso al Giudice. Decorso inutilmente tale periodo, l’atto notificato diverrà definitivo e, salvo casi eccezionali, non sarà più possibile far valere gli errori relativi alla sussistenza della violazione o del tributo in un momento successivo. Gli atti notificati successivamente per riscuotere gli importi dovuti in base a un avviso di accertamento o addebito o a una cartella divenuti definitivi, possono infatti essere contestati e annullati solo per i c.d. “vizi propri” (vizi di forma dell’atto notificato o di procedura), salvo riuscire a dimostrare che la cartella o l’avviso precedente, non erano stati ricevuti per errori di notifica imputabili all’Ente Creditore o all’Agente della Riscossione.

I termini stabiliti dalla legge per presentare ricorso al Giudice sono piuttosto brevi e variano a seconda della materia e del tipo di atto impugnato e sono:

– di 20 o 40 giorni per il ricorso al Tribunale Ordinario avverso gli avvisi di addebito INPS;

– di 30 o 60 giorni per il ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale, in caso di verbali o cartelle di pagamento relative a multe per violazioni del codice della strada;

– di 60 giorni per gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento e gli altri atti cautelari e della riscossione, relativi a tributi di competenza delle Commissioni Tributarie.

È dunque facile comprendere come sia di fondamentale importanza che il cittadino/contribuente si attivi subito dopo la notifica dell’atto per individuare eventuali errori e valutare i rimedi più idonei da attivare nel caso concreto.

 

Da quando decorrono i termini per presentare ricorso? Cosa si intende per data di notifica dell’atto?

I termini per la presentazione del ricorso al Giudice decorrono dalla data di notifica dell’atto e, cioè, della sua “ricezione” da parte del cittadino/contribuente. Ma cosa si intende per “ricezione”? Al riguardo occorre operare una distinzione:

  • per gli atti notificati a mezzo del servizio postale, la data di notifica coincide con quella in cui il postino consegna materialmente l’atto al destinatario o, qualora il destinatario sia assente, dalla data in cui il cittadino/contribuente ritira l’atto dall’Ufficio postale. Con riferimento a quest’ultimo caso, vi sono ancora molte persone che, dopo aver trovato nella cassetta delle lettere il noto avviso di giacenza di una raccomandata loro diretta, non la ritirano nell’erronea convinzione che la giacenza equivalga a mancata notifica. Nulla di più sbagliato!! La legge infatti, al fine di evitare che le attività di riscossione siano bloccate dall’inerzia di chi dolosamente cerca di rendersi irreperibile ai creditori, stabilisce che la notifica si abbia comunque per eseguita dopo che siano decorsi 10 giorni dal deposito dell’atto presso l’Ufficio postale. Non ritirare l’atto, pertanto, danneggia esclusivamente il debitore che, non ritirandolo, non si accorgerà degli eventuali errori che potrebbero determinarne l’annullamento e che possono essere fatti valere solo entro i termini di proposizione del ricorso.
  • Per gli atti notificati a mezzo pec: la data di notifica coincide con quello di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, indipendentemente dalla data in cui quest’ultimo abbia visualizzato il messaggio.

 

Cosa fare se sono già scaduti i termini del ricorso?

Come sopra precisato, qualora l’atto non venga impugnato per tempo, non sarà possibile far valere i vizi dell’atto stesso in un momento successivo davanti al Giudice. Tuttavia anche in tal caso non tutto è perduto: sarà infatti sempre possibile presentare l’istanza di autotutela in via amministrativa. Alcuni Enti creditori talvolta annullano gli atti anche dopo che siano divenuti definitivi, qualora vi siano vizi o errori evidenti.

Laddove anche questa strada non risulti percorribile o non produca risultati, e le somme risultino dovute, sarà possibile optare per un piano di rateizzazione del debito o, qualora il cittadino/contribuente non abbia disponibilità e ne ricorrano i presupposti, per una procedura di esdebitazione previste dalla L. n. 3/2012.

Avviso di Sicurezza Alimentare del Ministero: formaggi SAINT- FELICIEN  e SAINT MARCELLIN

Avviso di Sicurezza Alimentare del Ministero: formaggi SAINT- FELICIEN e SAINT MARCELLIN

Il Ministero della Salute, con una nota del 3 maggio, ha divulgato la segnalazione dell’Autorità francese (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) riguardante il ritiro e richiamo dei formaggi Saint-Félicien e Saint-Marcellin della Fromagerie Alpine di Romans-sur-Isère, attraverso il sistema europeo di allerta rapido alimentare (RASFF), per l’insorgenza di casi di sondrome emolitica uremica riconducibile al consume dei formaggio francesi a latte crudo.

 

Caratteristiche del prodotto: 

  • Stabilimento FR 26 281 001 CE
  • Denominazione dei prodotti : SAINT- FELICIEN (confezioni da 180 g) e SAINT MARCELLIN (confezioni da 80 g)
  • Lotti: tutti I lotti da l 032 a l 116
  • Marchi commerciali: FROMAGERIE ALPINE, CARREFOUR, REFLET DE FRANCE, LECLERC, LIDL, AUCHAN, ROCHAMBEAU, PRINCE DES BOIS, SONNAILLES ET PREALPIN

Raccomandazioni*:

A coloro che detengono il formaggio in questione viene chiesto di non consumarlo – specialmente i bambini piccoli, le donne incinte, le persone immunocompromesse e gli anziani – e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Le persone che hanno avuto diarrea, dolore addominale o vomito dovrebbero consultare il loro medico il più presto possibile, citando l’uso del prodotto alimentare e il possibile collegamento con il batterio Escherichia coli.

In assenza di sintomi entro 10 giorni dal consumo dei prodotti in questione, non è necessario preoccuparsi e consultare un medico.

* Le raccomandazioni sono riportate sul sito dell’autorità francese

 

Che cos’è la sindrome emolitico-uremica?

Secondo quanto riportato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, di cui si riporta un estratto, “La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una malattia che si presenta con grave insufficienza renalepiastrine basse ed anemia severa, che di solito compaiono dopo qualche giorno di diarrea con muco e sangue nelle feci. Il paziente di solito si reca al Pronto Soccorso perché i genitori notano che il loro bimbo non fa la pipì e che è confuso. 

A COSA E’ DOVUTA

La causa di questa malattia è una reazione anomala all’infezione (la più frequente è la diarrea da Escherichia Coli) che determina emolisi, ossia distruzione di globuli rossi e consumo di piastrine, con la formazione di piccolissimi trombi (conglomerati di globuli rossi e piastrine) che danneggiano il rene e anche il cervello. Per questo il paziente non urina o urina molto poco, è confuso o sonnolento e i suoi esami mostrano riduzione marcata dei globuli rossi e delle piastrine e rialzo della creatinina, segno di insufficienza renale. Ci sono rare forma che non sono dovute all’infezione da E. Coli ma che hanno una base genetica, in questo caso non sempre il bambino ha la diarrea.

COME SI TRATTA

Il trattamento di questa malattia è di supporto, sostituendo i reni con una dialisi e stabilizzando il bambino finché il problema non si risolve spontaneamente. Se è presente diarrea o se vi sono altri segni di infezione viene intrapresa unaterapia antibiotica per trattare l’infezione e accelerare la guarigione. Nelle forme più gravi e nelle forme senza diarrea (su base genetica) si può utilizzare un farmaco che blocca il meccanismo che conduce all’emolisi.

QUALI COMPORTAMENTI METTONO MIO FIGLIO A RISCHIO DI SVILUPPARE UNA SEU?

Poiché questa grave malattia è scatenata molto frequentemente dalla diarrea da Escherichia Coli, un germe a trasmissione oro-fecale che pertanto si trasmette in condizioni di scarsa igiene, si consiglia di:

1) Non consumare alimenti potenzialmente contaminati, come per esempio acque non pulite (mai bere da un pozzo o da una fonte dove possono aver bevuto animali), latte “crudo” non pastorizzato o latticini preparati con questo tipo di latte, e carni crude o semicotte.

2) Lavarsi sempre bene le mani prima di portarle alla bocca, soprattutto dopo il contatto con terra, animali, gli alimenti freschi elencati sopra.[1]

 

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[1] Estratto articolo “Sindrome emolitico-uremica” del 29/11/2016 pubblicato sul sito dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù cfr. http://www.ospedalebambinogesu.it/sindrome-emolitico-uremica#.XNBKdY4zZPY  – consultato in data 03/05/2019

Richiamo per rischio microbiologico TRAMEZZINO SALMONE MAIONESE

Richiamo per rischio microbiologico TRAMEZZINO SALMONE MAIONESE

Richiamato per rischio microbiologico in data 29/04/2019 il TRAMEZZINO SALMONE MAIONESE a marchio DUE A.A.

Motivo del richiamo:

Prodotto microbiologicamente non conforme. Presenza di Listeria Monocytogenes.

Avvertenza: 

I CLIENTI CHE HANNO ACQUISTATO TALE PRODOTTO SONO PREGATI DI RESTITUIRLO SONO PREGATI DI RESTITUIRLO AL PUNTO VENDITA PER LA SOSTITUZIONE O IL RIMBORSO ENTRO IL 13/05/2019.

Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto e la scadenza sopra indicati. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà.

 

Lotto di produzione: 9455 1 e 9455 2

 

Marchio di identificazione del prodotto/stabilimento: IT 9-2907L CE
Peso: 140 g

 

Sede dello stabilimentoVia Galvani 5/7 – 20018 Sedriano (MI)
Scadenza: 13/05/2019

 

Nome del produttoreLaboratorio gastronomico Due A.A. s.r.l.
Richiamo per rischio microbiologico SALAME GOLFETTA®

Richiamo per rischio microbiologico SALAME GOLFETTA®

Richiamato per rischio microbiologico in data 26/04/2019 SALAME GOLFETTA® a marchio CONAD

 

Motivo del richiamo:

Presenza di Salmonella spp in una unità campionaria di SALAME GOLFETTA® CONAD prelevato in data 12/04/2019 con Verbale n. 941557

Lotto di produzione: 26910002

 

Marchio di identificazione del prodotto/stabilimento: IT 848 L CE

Peso: 100 g

 

Sede dello stabilimento: Via Gandiolo 2/A

Scadenza: 08/05/2019

 

Nome del produttore: GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.

Cos’è la salmonella?

Secondo quanto riportato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, di cui si riporta un estratto, “La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse con gli alimenti. La salmonella è presente in natura con più di 2000 varianti (i cosiddetti sierotipi) ma i ceppi più comuni nell’uomo sono la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium.

Le infezioni provocate da salmonella vengono chiamate salmonellosi e si distinguono in forme tifoidee (causate dalla Salmonella typhi e dalla Salmonella paratyphi, responsabili della febbre tifoide e della febbre paratifoide), in cui l’uomo rappresenta l’unico serbatoio del microrganismo, e in forme non tifoidee, causate dalle cosiddette salmonelle minori (come Styphimurium e la S. enteritidis), responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica. A differenza delle forme non tifoidee, le forme tifoidee sono malattie gravi che possono mettere in pericolo la vita. Le infezioni da Salmonella thyphi e da Salmonella paratyphi sono ormai molto rare in Italia e si verificano soltanto nei viaggiatori che hanno soggiornato in paesi in via di sviluppo. India, Bangladesh e Pakistan sono stati in questi ultimi anni i paesi a maggior rischio.

Le salmonelle non tifoidee sono invece molto diffuse anche nei paesi industrializzati e sono responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali: sono una delle cause più frequenti di tossinfezione alimentare nel mondo industrializzato.

COME SI TRASMETTE

I principali serbatoi dell’infezione da salmonella sono rappresentati dagli animali e dai loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati) e dall’ambiente (acque non potabili).

L’infezione si trasmette per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle.

Gli alimenti contaminati rappresentano uno dei veicoli più importanti di diffusione dell’infezione nell’uomo.

In particolare, sono da considerarsi alimenti a rischio:

– Uova crude (o poco cotte) e derivati a base di uova;

– Latte crudo e derivati del latte crudo (compreso il latte in polvere);

– Carne e derivati (specialmente se poco cotti);

– Salse e condimenti per insalate;

– Preparati per dolci, creme;

– Gelato artigianale e commerciale;

– Frutta e verdura, contaminate durante il taglio.

Veicoli dell’infezione sono anche superfici e utensili, e qualsiasi alimento manipolato da persone infette con scarsa attenzione all’igiene personale.

COME SI MANIFESTA

Le forme tifoidee (febbre tifoide e febbre paratifoide) si manifestano con febbre elevata e continua, debolezza, dolori di stomaco e di pancia, diarrea e perdita di appetito. I soggetti non trattati, possono continuare ad avere febbre per settimane o per mesi e possono andare incontro a complicanze come la perforazione intestinale o emorragie interne. Il 10% circa dei soggetti non trattati muore a causa delle complicanze.

Nelle forme non tifoidee la sintomatologia varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie, setticemie o infezioni localizzate ad esempio alle ossa o alle meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili, bambini e soggetti con deficit del sistema immunitario.

I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati e si protraggono per 4-7 giorni.

Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione.

Le salmonellosi nel bambino possono causare anche lo stato di portatore cronico asintomatico.

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante”[1]

______________________

[1] Estratto articolo “Salmonella e Salmonellosi” del 6/11/2018 pubblicato sul sito dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù cfr. http://www.ospedalebambinogesu.it/salmonella-e-salmonellosi#.XMR87WgzZPY – consultato in data 26/04/2019

Richiamo per rischio fisico: CREMA DI MARRONI

Richiamo per rischio fisico: CREMA DI MARRONI

Richiamata per rischio fisico il 26/04/2019 CREMA DI MARRONI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA a marchio SANABIOS

 

 

Motivo del richiamo:

A scopo precauzionale richiamiamo il prodotto per la possibile presenza di un corpo estraneo

 

Avvertenze:

Restituire il prodotto al punto vendita per sostituzione

 

Lotto di produzione: 17.07.21

 

Marchio del prodotto: SANABIOS
Peso: 350 g

 

Sede dello stabilimento: VIA ROMA 108 – CAFASSE (TO)
Scadenza: 17-07-2021

 

Nome del produttore: ARC EN CIEL SOC. AGR. COOP.

 

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