Agenzia Entrate

Succede spesso, che il cittadino vede notificarsi una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione (il nuovo ente che ha sostituito Equitalia Servizi di Riscossione SpA) richiede il pagamento di somme entro 60 giorni, minacciando in caso contrario l’avvio di procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutive (pignoramento di beni).

La cartella di pagamento può essere emessa per mancato o insufficiente pagamento di una sanzione amministrativa (nella maggioranza dei casi, si tratta di sanzioni per violazioni al Codice della Strada), oppure per il mancato o insufficiente pagamento di tasse e tributi: una volta scaduti i termini per il pagamento, infatti, l’Ente Creditore forma il “ruolo”, titolo esecutivo, per trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Quando il cittadino ritiene che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è ingiusta (ad esempio perché ha già eseguito il pagamento, oppure perché il credito si è ormai estinto per prescrizione) ha a disposizione i rimedi giudiziali per chiedere che la cartella venga annullata dal giudice competente, che va individuato di volta in volta, in base alla natura del credito iscritto a ruolo.

Ma procediamo con ordine.

  1. SANZIONI AMMINISTRATIVE (MULTE)
  2. Cartella per multa non pagata nei termini e non contestata.

Il cittadino può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della cartella.

Il temine è previsto a pena di inammissibilità del ricorso.

  1. Cartella per multa prescritta o già pagata integralmente nei termini (5 giorni dalla notifica del verbale in misura ridotta o per l’intero importo entro i 60 giorni)

In tal caso, il cittadino può proporre senza alcun termine di decadenza davanti al Giudice di Pace del luogo in cui risiede una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc.

Ricordiamo che il termine di prescrizione (cioè il periodo trascorso il quale, in assenza di atti c.d. interruttivi, il credito si estingue e non può più essere richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione) per le sanzioni amministrative è di cinque anni.

  1. Cartella di pagamento illegittima per vizi formali (es. difetto di motivazione)

In questa ipotesi, il termine per adire il Giudice si riduce a 20 giorni.

  1. TASSE, TRIBUTI, TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nel caso in cui Agenzia delle Entrate Riscossione richiede somme a titolo di tasse e tributi (IVA, IRPEF, TARI, IMU …) e BOLLO AUTO, il rimedio esperibile è il ricorso presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della cartella. Il temine è previsto a pena di inammissibilità del ricorso.

Si può far valere l’illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti alla cartella stessa (ad es. avviso di accertamento), l’eventuale intervenuto pagamento, la prescrizione oltreché i vizi formali della cartella stessa (ad es. vizio di motivazione).

Quanto alla prescrizione, i termini sono previsti dalle singole leggi che istituiscono e disciplinano tasse e  tributi.

In generale, mentre per IVA, IRPEF, IMU la giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere applicabile il termine di dieci anni, per i tributi locali si applica il termine di cinque anni, mentre per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è di tre anni.

Una volta proposto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, questo produce anche gli effetti di un reclamo/mediazione, pertanto, può accadere che Agenzia delle Entrate Riscossione annulli d’ufficio integralmente o parzialmente la cartella di pagamento, senza che sia necessaria la sentenza dei Giudici Tributari.

3) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nell’ipotesi in cui la cartella è emessa per omesso  o insufficiente pagamento dei contributi previdenziali, è necessario proporre ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi e nei seguenti termini:

  1. Cartella illegittima per vizi formali

I termini per ricorrere sono di 20 giorni, se si intendono far valere vizi formali o l’omessa notifica di atti presupposti all’atto impugnato.

  1. Cartella illegittima per intervenuta prescrizione

Alcun termine di decadenza è previsto se è trascorso il termine di prescrizione che, per i contributi previdenziali, è di cinque anni.

Si ricorda infine che mentre per proporre ricorso al Giudice di Pace, il cittadino può agire senza l’assistenza di un avvocato se la cartella non supera il valore di Euro 1.100,00 , davanti al Tribunale e alle Commissioni Tributarie Provinciali è sempre necessaria l’assistenza di un difensore.

Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi sempre ad un esperto per avere una consulenza specifica, approfondita e accurata e per trovare il rimedio più adatto a risolvere il caso.

di Giorgia Villani

 

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram