a cura di Codacons Lazio,

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) il legislatore ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico le bollette si prescrivono in due
anni, quindi:

• Per l’energia elettrica si prescrivono in due anni sole le fatture con scadenza successiva
al 1° marzo 2018;
• Per il settore gas si prescrivono le fatture emesse dal 1° gennaio 2019;
• Per la fornitura idrica si prescrivono le fatture emesse dal 1° gennaio 2020.

Come si calcola la prescrizione? Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta. Il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo. Nella versione iniziale della norma, era previsto che se la morosità dipendeva dal consumatore, la prescrizione ritornava ad essere quinquennale, fortunatamente l’articolo della norma che stabiliva ciò è stato abrogato.

In seguito all’emanazione della norma, infatti, vi sono stati poi una serie di interventi regolatori
dell’ ARERA -Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha imposto regole sempre più stringenti nei confronti delle società che gestiscono la fornitura di elettricità, gas e acqua e di conseguenza maggiormente a tutela del consumatore,.

In seguito all’emanazione della legge di bilancio 2020, ad esempio, con la consultazione
422/2019/R/IDR, l’Arera ha illustrato i propri orientamenti in tema di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, stabilendo che in ogni caso; la prescrizione può essere eccepita sia quando i ritardi di fatturazione sono dovuti al consumatore, e in alcuni casi, anche per gli importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.

Nel caso di crediti più vecchi di due anni, nel momento in cui la Società esige dette somme dal
consumatore, in conformità a quanto previsto da Arera, la Società ha l’obbligo di informarlo sulla
possibilità di eccepire la prescrizione per tali importi, fornendo un modulo che faciliti la
comunicazione della volontà di avvalersi di tale diritto (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti cui inviare la richiesta.

In altre parole, per effetto della riforma della legge di bilancio 2020, la L.n.160/2019, il termine biennale di prescrizione, è stato esteso senza ulteriori deroghe alla disciplina generale dell’ istituto della prescrizione. Di conseguenza per le bollette che fatturano consumi per periodi superiori a due anni, risultano prescritte anche quando la mancata o il ritardo della fatturazione non sia imputabile all’azienda ma dipenda da presunte responsabilità del consumatore (magari non presente nel  momento in cui, a fronte di un misuratore non accessibile e non teleletto, gli incaricati dell’impresa distributrice si erano presentati per effettuare la lettura).

Nel caso in cui le aziende rifiutano di riconoscere l’intervenuta prescrizione allegando una loro
generica non responsabilità per la tardiva rilevazione del dato, ovvero limitandosi ad asserire di aver proceduto, senza buon esito, a volgere i tentativi di lettura previsti, tali rifiuti non sono giustificati, in quanto si fondano sull’ipotesi prevista dall’originario comma 5 dell’ articolo 1 della legge 205/2017, che però è stato abrogato. In questi casi la società deve restituire le somme versate in eccesso dall’utente.

Il termine di prescrizione può essere interrotto solo con una formale lettera di diffida della
società fornitrice di elettricità, gas o acqua inviata tramite raccomandata A/R o con posta
elettronica certificata. Non hanno valore legale quindi né le telefonate dei call center di recupero
crediti, né le lettere inviate con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva.

In caso di sollecito formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e
dall’inizio dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).
Ovviamente la prescrizione biennale delle bollette, con gli stessi termini, vale anche per i conguagli.

Per quanto riguarda le bollette telefoniche la prescrizione era fissata a cinque anni.
Sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2020 modificando tale termine e adeguando anche la fatturazione telefonica ai termini di prescrizione delle fatture di luce, gas e servizio idrico. Quindi anche per le fatture riferite ai consumi di cellulari, telefoni fissi, internet e pay TV, dopo 2 anni dalla data di scadenza della fattura il consumatore non è più obbligato al pagamento, a meno che le compagnie telefoniche non lo abbiano sollecitato formalmente in quel lasso di tempo.

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