Sono state pubblicate dall’AGCOM le nuove Linee Guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione, per garantire ad utenti e consumatori delle precise regole nel momento in cui decidono di recedere dal contratto e passare ad altro operatore.
Punto cruciale della delibera approvata dall’Autorità Garante per le Telecomunicazioni è quella per cui il costo di recesso non potrà essere superiore al canone mensile medio versato dall’utente.
In questo modo l’Autorità ha voluto garantire o meglio scongiurare il rischio che i vari operatori possano addebitare costi non proporzionati (e dunque più alti) al reale valore del contratto sottoscritto.
Altra questione affrontata dall’Authority riguarda la restituzione degli acconti che dovrà ora essere “equa e proporzionata” al contratto stesso ed alla sua durata. In particolare, le aziende non potranno più pretendere – in caso di recesso – la restituzione integrali degli sconti goduti al momento della stipula. Gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale, precisa l’AGCOM.
Molto importante è anche il tema della rescissione anticipata: con le nuove linee guida l’utente potrà scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative a servizi e prodotti aggiuntivi rispetto al servizio principale) oppure pagare l’intero importo in un’unica soluzione.
Anche la durata della rateizzazione dei servizi di attivazione ed accessori è stata normata, stabilendo che non potrà mai eccedere i 24 mesi.
E’ stata, inoltre, richiesta una maggiore trasparenza nelle comunicazioni agli utenti prevedendo un obbligo per gli operatori di rendere tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.
Altri obblighi informativi a carico delle aziende riguardano le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore, le quali, devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto. Tra queste rientrano: i) le spese imputate dall’operatore a fronte dei costi realmente sostenuti per provvedere alle operazioni di dismissione e trasferimento della linea; ii) le spese relative alla restituzione degli sconti; iii) le spese relative al pagamento in una o più soluzioni delle rate relative alla compravendita di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale.
MDC Lazio invita tutti gli utenti a segnalarci eventuali abusi in contrasto con le nuove disposizioni dell’AGCOM ed a rivolgersi ai nostri esperti per una consulenza e gestione delle problematiche