Sono on line, pubblicati sul sito di Agenzia Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), i moduli per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata 2018.

Per usufruire della cosiddetta “rottamazione-ter” è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Successivamente, entro il 30 giugno 2019, Agenzia delle entrate Riscossione invierà al contribuente  una “Comunicazione”:

  • di accoglimentodella domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  • di eventuale diniego.

Al momento di presentazione della domanda, si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione e alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti definibili, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Per una corretta compilazione e presentazione dell’istanza rivolgiti a MDC Lazio, sede di Roma Via Federigo Verdinois n. 6: uno staff di esperti potrà fornire ogni necessaria informazione, consulenza e assistenza.

di Giorgia Villani

 

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram